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PDF  Print  E-mail  Written by Retina Italia Onlus    Wednesday, 01 April 2009 10:40
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TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO.
Art. 1. - Costituzione e nome
E’ costituita l’organizzazione di volontariato denominata “RETINA ITALIA O.N.L.U.S.” Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsiasi rapporto con soggetti terzi. L’Organizzazione/Federazione agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale e agisce nel rispetto della Legge266/91 e dell’art.10 del D.lg. 460/97 per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono ispirati a principi della solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’organizzazione stessa.

Art.2 - Sede
La federazione ha sede legale in Milano - Piazza IV Novembre,4. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione può trasferire la Sede purché all’interno dello stesso Comune. Può essere eletta quale sede operativa della Federazione la sede dell’Associazione alla quale appartiene il Presidente pro tempore della Federazione. La Federazione potrà promuovere ovunque la nascita di uffici e/o di sedi periferiche nell’ambito della regione Lombardia e del territorio della Repubblica Italiana.
Art. 3 - Durata e fini
La Federazione ha durata illimitata.
Non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale; non ha né può avere vincoli con partiti politici.
Essa persegue:
a) La promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica per l’individuazione delle cause, della cura e della prevenzione della Retinite Pigmentosa, delle degenerazioni maculari, delle distrofie retiniche ereditarie e di altre patologie che determinano ipovisione e cecità.
b) L’assistenza sanitaria, l’assistenza sociale e socio-sanitaria sotto ogni forma e con qualsiasi mezzo ai soggetti colpiti da ipovisione o cecità; con particolare attenzione alle persone che si trovano in condizioni di svantaggio sociale.
c) La promozione dell’aggiornamento e la diffusione dei più moderni e avanzati sistemi di cura, di sostegno, di riabilitazione e di ausilio dei soggetti colpiti da ipovisione o cecità;
d) La garanzia della continuità dei trattamenti terapeutici e dei supporti anche agli associati in condizioni economiche disagiate, sollecitando anche donazioni da parte di enti pubblici e privati ovvero la mutualità fra gli associati.


La Federazione:

  • persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
  • svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
  • non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
  • impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  • in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o  analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 4 - Attività
Nel quadro delle finalità di cui all’articolo precedente e nell’ambito del settore dell’assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria, la Federazione sviluppa le seguenti attività:
a) La promozione e la gestione di attività di prevenzione, di ricerca, di orientamento e di integrazione sociale, scolastica e professionale; con attenzione alle persone che si trovano socialmente svantaggiate.
b) La promozione, l’organizzazione e la gestione di corsi e di attività di formazione e orientamento professionale, qualificazione, riqualificazione e aggiornamento continuo; rivolgendosi in particolare ai pazienti che presentano svantaggi sociali
c) La promozione e la gestione di iniziative presso gli enti pubblici e/o privati per
l’adeguamento delle strutture sociali al fine di consentirne la fruizione da parte degli ipovedenti e dei ciechi e favorire l’integrale inserimento nella quotidianità della vita sociale;con particolare attenzione alle persone in condizioni di svantaggio sociale.
d) L’attivazione di convenzioni con enti pubblici e privati per assicurare l’assistenza medica specialistica, la riabilitazione e l’accesso alle strutture idonee per il recupero sociale di ipovedenti e ciechi, nonché forme previdenziali e assicurative integrative per l’invalidità e la vecchiaia;
e) L’organizzazione di seminari e convegni di aggiornamento scientifico;
f) La pubblicazione di un periodico di informazione e l’organizzazione di iniziative di sensibilizzazione e diffusione mass-mediale dell’attività associativa o di altre istituzioni impegnate nel perseguimento dei fini di cui al presente statuto;
g) L’attivazione di istituzioni a carattere culturale, sportivo, ricreativo e assistenziale;
h) La promozione e/o la partecipazione ad imprese sociali o cooperativistiche e centri di servizio;
i) La partecipazione e lo sviluppo delle attività di Organismi Federativi Nazionali e Internazionali per il coordinamento delle attività delle associazioni aventi analoghe finalità;
j) La promozione della autonomia dei disabili visivi in tutti i settori delle attività umane
k) La promozione di ogni altra attività necessaria ed utile al raggiungimento dei fini associativi per l’assistenza ai malati e per la ricerca scientifica e applicata;


TITOLO II - ASSOCIAZIONI FEDERATE
Art. 5 - Associazioni Federate
Possono far parte della Federazione le organizzazioni Regionali che perseguono le stesse finalità el presente Statuto e che accettano lo Statuto ed il Regolamento della Federazione. Possono altresì far parte della Federazione altre organizzazioni Tematiche di livello Nazionale su elibera dell’ Assemblea Nazionale. on l’adesione alla Federazione le Associazioni federate conferiscono alla stessa i poteri per tutti li interventi e le iniziative a carattere sovraregionale, nazionale ed internazionale.
L’Assemblea Nazionale della Federazione, nella sua prima riunione utile, delibera ull’ammissione alla Federazione delle Associazioni, nella persona di un solo rappresentante esignato con apposita deliberazione dall’istituzione interessata, che abbiano inoltrato domanda i adesione.
Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri. Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’organizzazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’organizzazione. Il numero dei soci è illimitato.
Art. 6 - Diritti e Doveri delle Associazioni Federate.
- Le Associazioni federate sono chiamate a contribuire alle spese annuali dell’organizzazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio preventivo. E’ annuale, non è trasferibile, non è
restituibile in caso di recesso, di estinzione, o di perdita di qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio di riferimento.
I soci hanno il diritto :

  • di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
  • di conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
  • di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
  • di partecipare a corsi di formazione organizzati dalla federazione stessa.
I soci sono obbligati:

-a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
-a versare il contributo stabilito dall’Assemblea
-a svolgere le attività preventivamente concordate in modo personale, spontaneo, e gratuito
-a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’organizzazione.
Art. 7 - Adesione
Le Associazioni che intendono aderire alla federazione dovranno possedere i seguenti requisiti:
a) le finalità perseguite, specificatamente indicate nel proprio statuto, devono essere
analoghe a quelle del presente statuto;
b) la base associativa, dichiarata, di almeno 20 (venti) soci affetti da retinite pigmentosa o
ipovisione o cecità;
c) la specificazione altresì nei rispettivi statuti dei requisiti per l’ammissione degli associati,
le modalità di esercizio, i loro diritti ed obblighi
d) la caratterizzazione di associazione senza fini di lucro;
e) la garanzia statutaria dei requisiti della gratuità, della democraticità, della disciplina
uniforme del rapporto associativo, della partecipazione e dell’apartiticità;
f) la costituzione per atto debitamente registrato
g) l’inammissibilità, tra i propri soci di persone che, a scopo di lucro, somministrano direttamente o indirettamente terapie per combattere la retinite pigmentosa; e le patologie di cui all’art. 3 a)
Art. 8 - Compiti
Le Associazioni Federate sono autonome in termini organizzativi e patrimoniali, non rispondono di eventuali obbligazioni della Federazione.
Spettano alle Associazioni Federate:
a) tutte le funzioni avente carattere regionale riguardanti la ricerca, l’informazione, la formazione e l’assistenza;
b) ogni finanziamento derivante da proprie iniziative con enti regionali o territoriali;
c) la libera compartecipazione a progetti nazionali con la Federazione.
Eventuali impegni assunti tra Associazioni non investono la Federazione.
Tutte le iniziative e i programmi multiregionali, nazionali e internazionali sono adottati dalla
Federazione che ne cura lo svolgimento e l’attuazione avvalendosi delle associazioni federate
interessate.
Art. 9 Recesso, esclusione
La qualità di Associazione Federata si perde per recesso, o per esclusione.
L’Associazione aderente può sempre recedere dalla Federazione dandone comunicazione scritta
al Presidente.
L’esclusione dalla Federazione può avvenire quando l’Associazione aderente non abbia
ottemperato alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti, al pagamento dei contributi ed
alle deliberazioni della Federazione o comunque si sia resa immeritevole di appartenervi.
I provvedimenti in merito devono essere assunti o ratificati dall’Assemblea con la presenza di
almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il recesso, o l’esclusione comportano automaticamente l’uscita dei rappresentanti
dell’Associazione da tutti gli organismi della Federazione sia nazionali che internazionali.
L’Associazione receduta o esclusa dalla Federazione non ha diritto di avere rimborsate le somme
a qualunque titolo versate e non ha alcun diritto sul patrimonio della Federazione.
TITOLO III - ORGANI DELLA FEDERAZIONE
Art. 10 - Organi
Sono organi della Federazione:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Presidente;
c) Il Consiglio Direttivo
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti
TITOLO IV - ASSEMBLEA dei SOCI
Art. 11 - Composizione
L’Assemblea, è costituito secondo le seguenti modalità
a) Un delegato per ogni associazione federata;
b) Ciascun delegato è nominato dalla Associazione che rappresenta e può essere surrogato
secondo quanto previsto nel regolamento predisposto dall’ Assemblea.
Art. 12 - Delegati
I Delegati durano in carica 3 anni e sono surrogabili.
La carica di delegato all’Assemblea è incompatibile con incarichi in organi di associazioni
nazionali aventi analoghe finalità.
Art. 13 - Modalità di convocazione
Le riunioni ordinarie dell’Assemblea sono di norma convocate dal Presidente presso la sede
sociale, o altrove, mediante comunicazione scritta, anche a mezzo fax, o e-mail, da inviarsi ai vari
Delegati almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, nel loro domicilio ovvero nel
domicilio delle loro Associazioni.
L’avviso di convocazione delle riunioni dell’Assemblea deve contenere, oltre l’ordine del giorno,
l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora dell’adunanza per la prime e per la seconda
convocazione.
L’Assemblea può essere anche convocata dalla maggioranza dei delegati in carica.
L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno due volte l’anno: entro 4 mesi dalla
chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e di previsione.
Art. 14 - Costituzione
In sede ordinaria, l’Assemblea è validamente costituta, in prima convocazione, di almeno la metà
più uno delle associazioni aderenti
In seconda convocazione, l’Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita con la presenza
di almeno il 30% delle associazioni aderenti
La seconda convocazione potrà aver luogo in altro giorno fissato nell’avviso di convocazione.
In sede straordinaria, l’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la
presenza della metà più uno delle associazioni aderenti. In seconda convocazione, l’Assemblea
in sede straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 30% delle associazioni
aderenti.
Art.15 - Riunioni
Le riunioni dell’Assemblea sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza od
impedimento dal Vice Presidente.
In caso di assenza o di impedimento anche di quest’ultimo, l’Assemblea eleggerà il Presidente
della riunione.
Spetta al Presidente constatare la regolare convocazione, la validità della riunione ed il diritto di
partecipazione alla votazione.
Art. 16 - Deliberazioni
L’Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, delibera a maggioranza dei voti dei
presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare da apposito libro dei verbali delle adunanze e
delle decisioni dell’Assemblea tenuto a cura del Presidente e redatto con l’ausilio di un
Segretario verbalizzante.
I verbali devono essere firmati dal Presidente di seduta e dal Segretario verbalizzante. Copia del
verbale dovrà essere trasmessa in tempi brevi a tutte le Associazioni federate.
Art. 17 - Compiti
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria:
1) indicare gli obiettivi prioritari e l’indirizzo federativo da perseguire;
2) eleggere il Presidente, il Vice Presidente il Tesoriere e altri componenti del Consiglio Direttivo;
3) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
4) promuovere e nominare i componenti del Comitato Scientifico;
5) eleggere la rappresentanza della Federazione per il Comitato Scientifico Nazionale;
6) approvare il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo
7) approvare il bilancio preventivo e le sue eventuali modifiche predisposto dal Consiglio
Direttivo;
8) deliberare su piani e programmi annuali che impegnano finanziariamente la Federazione;
9) determinare le quote annuali di adesione che ciascuna Associazione Federata dovrà versare
entro 30 giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio;
10) nominare le rappresentanze in organismi internazionali e nazionali;
11) deliberare sulle richieste di adesione;
12) regolamentare la gestione del periodico di informazione, approvarne i piani e le linee e
nominarne il direttore;
13) deliberare la partecipazione a organismi nazionali consorziati;
14) deliberare l’adesione a campagne nazionali sulla ricerca;
15) ratificare la nomina e la surroga dei consiglieri delegati di Associazione
16) nominare il Segretario che deve redigere il verbale delle riunioni dell’Assemblea
17) autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione: si considerano tali l’acquisto e
l’alienazione di immobili, nonché l’assunzione di impegni di spesa che superano i limiti indicati
nel bilancio preventivo.
18)Redigere e approvare il Regolamento della Federazione
in sede straordinaria:
19) apportare eventuali modifiche al presente Statuto ed al Regolamento della Federazione;
20) deliberare sullo scioglimento della Federazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei
soci.
Art. 18 - Cariche
Per l’elezione delle cariche sociali (effettuata con votazioni separate)viene nominata una
Commissione Elettorale formata da tre membri appositamente nominati dall’Assemblea.
A parità di voti risulta eletto il più anziano d’età.
Tutte le elezioni di carica o di rappresentanza sono a scrutinio segreto.
Le cariche sono gratuite.
I membri dell’Assemblea hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio,
sono rimborsate le spese autorizzate debitamente documentate.
TITOLO V - IL PRESIDENTE
Art. 19 - Durata e compiti
Il Presidente rappresenta, ad ogni effetto di legge, la Federazione e ne ha la firma. Il Presidente
rappresenta la Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni,
procedure ed istanze giudiziarie ed amministrative, nonché di transazioni, concilio e
compromesso, in sede di ordinaria amministrazione.
Tali poteri spettano al Vice Presidente in caso di dimissioni, assenza o impedimento del
Presidente.
Il Presidente pertanto potrà:
1. rappresentare la Federazione nei confronti di Autorità, Ministeri, Amministrazioni Pubbliche e
Private, Enti, Imprese, Società, Consorzi, Associazioni, Federazioni sia Nazionali che
Internazionali ed ogni altro soggetto;
2. aprire ed estinguere conti correnti bancari e postali, in seguito a deliberazione del Consiglio
Direttivo con doppia firma e disgiunta;
3. intrattenere rapporti con le Associazioni Federate;
4. compiere in genere qualsivoglia altro atto di ordinaria amministrazione, sempre in nome e per
conto della Federazione medesima con tutte le occorrenti facoltà, ratificato nella prima
riunione utile del Consiglio Direttivo.
Il Presidente dura in carica tre anni .
TITOLO VI - CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 20 - Composizione e durata
La Federazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da tre o cinque membri, eletti
dall’Assemblea tra i suoi componenti;.
Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Segretario verbalizzante scegliendolo anche tra persone
diverse dai propri componenti.
Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio e i membri possono essere rieletti.
Art. 21 - Riunioni
Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza o
impedimento dal Vice Presidente.
In caso di assenza di entrambi, l’Ufficio Presidenza eleggerà il Presidente della seduta.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito libro delle adunanze e delle
deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Presidente.
I verbali devono essere firmati dal Presidente di seduta e dal Segretario.
Art. 22 - Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo cura l'esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea ed è responsabile
dell'attuazione del programma annuale della Federazione.
Predispone il Bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’Assemblea
Delibera sugli atti di ordinaria amministrazione.
Art. 23 - Compiti del Tesoriere
Il Tesoriere ha il compito di:
· provvedere alla tenuta della contabilità della Federazione nonché alla conservazione della
documentazione relativa;
· provvedere alla redazione del progetto di bilancio consuntivo e preventivo della Federazione;
· provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle
decisioni del Consiglio Direttivo
· provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci della federazione;
· provvedere al disbrigo della corrispondenza;
· redigere e conservare i verbali delle riunioni degli organi collegiali;
TITOLO VII - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 24 - Composizione e durata
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 Revisori Effettivi, ed eventualmente da 2
Supplenti, da nominarsi ogni triennio dall’Assemblea e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti assolve alle funzioni di controllo, di ispezione e verifica dei libri
contabili.
I Revisori possono in ogni momento procedere anche individualmente ad atti di controllo e di
ispezione.
Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti e di tutti gli accertamenti eseguiti anche
individualmente, deve redigersi processo verbale che, firmato dai Revisori presenti, dovrà essere
trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti tenuto a
cura del Presidente del Collegio.
Il collegio elegge fra i suoi membri il Presidente
TITOLO VIII - PERIODICO DI INFORMAZIONE
Art.25 - Periodico
La Federazione è responsabile del periodico di informazione. L’organizzazione e la gestione,
anche separata, sono regolamentati dall’Assemblea.
TITOLO IX - IL COMITATO SCIENTIFICO NAZIONALE
Art. 26 - Composizione
La Federazione promuove la costituzione e nomina i componenti del Comitato Scientifico
Nazionale che opererà secondo le finalità del presente Statuto. L’organizzazione e il
funzionamento sarà regolamentato dallo stesso Comitato.
I criteri e le modalità di costituzione del Comitato scientifico sono stabiliti con Regolamento
dall’Assemblea.
Fanno parte del Comitato Scientifico il Presidente della Federazione ed un delegato eletto tra i
componenti l’Assemblea.
Art. 27- Riunioni
Il Comitato Scientifico Nazionale della Federazione si riunisce almeno una volta l’anno su
convocazione del Presidente del Comitato ed anche su richiesta della maggioranza dei suoi
componenti.
La Federazione, attraverso il suo Presidente, potrà proporre al Presidente del Comitato
l’inserimento di argomenti all’ordine del giorno.
Il Comitato Scientifico Nazionale è tenuto ad informare la Federazione dello sviluppo della ricerca
scientifica e del valore di nuove terapie.
TITOLO X- PATRIMONIO
Art. 28 - Patrimonio ed Entrate
Il Patrimonio dell’Organizzazione e costituito:
· da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
· eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di esercizio;
· da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
Le entrate dell’organizzazione sono costituite da :
· quote sociali
· rimborsi da convenzioni con enti pubblici e privati e destinati al raggiungimento delle finalità sociali
· donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici e privati
· ogni altro provento derivante, a qualsiasi titolo, da attività istituzionali o ad esse
connesse.
· Proventi da attività marginali ed occasionali
TITOLO XI - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
Art. 29 - Esercizio sociale

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 30 - Bilancio
· Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 Aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della
presentazione all’assemblea.
· Il bilancio deve coincidere con un anno solare.
· Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma , anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria
struttura.
TITOLO XII - REGOLAMENTO INTERNO
Art. 31 - Regolamento
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da approvarsi da parte dell’Assemblea.
TITOLO XIII - NORMA DI RINVIO E CHIUSURA
Art. 32 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell’Organizzazione
· Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
· Lo scioglimento dell’organizzazione è proposto dal Consiglio Direttivo e approvato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, in Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell’Assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge,.
Art. 33- Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Last Updated ( Wednesday, 08 April 2009 18:41 )